COSA DEVI SAPERE SE SVOLGI ATTIVITA’ DI TRADING? QUALI SONO LE TASSE CHE DOVRAI SOSTENERE?

 

Negli ultimi anni vi è stato un forte incremento dell’utilizzo dei cd. Broker, ossia piattaforme online create per effettuare investimenti finanziari di varia natura.
In ambito fiscale, sia la Consob – con la Comunicazione n. DI30396 del 2000  – sia l’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione n. 71/E/2016 – sono intervenute per disciplinare e regolamentare la condotta che i contribuenti interessati alle attività di trading online devono adottare.
Ma, nello specifico, quali sono le Tasse da pagare in caso di attività di Trading? Come indicare in dichiarazione dei redditi i guadagni derivanti da questa tipologia di attività?

In questo articolo vedremo:

  • In quali casi dichiarare un conto Trading
  • Le differenze tra Regime dichiarativo e Regime amministrato
  • Come calcolare le Tasse in caso di Trading
  • Modalità di versamento delle imposte

 

TRADING E TASSE: QUANDO DICHIARARE UN CONTO TRADING?

Accade di sovente che gli investitori italiani utilizzino piattaforme aventi sede legale presso Paesi esteri. Bene, questa situazione non deve assolutamente far pensare che vi sia una sorta di “esenzione” dichiarativa. Anzi! Il contribuente, avendo residenza fiscale in Italia, rimarrà sempre e comunque obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi e impositivi previsti dal nostro ordinamento giuridico, nel rispetto del cd. “Regime dichiarativo” (che approfondiremo di seguito).

Nello specifico, le Tasse da pagare in caso di detenzione di un conto di Trading estero (ossia, con intermediario finanziario non residente sul territorio nazionale), si dividono in due tipologie:

  • Monitoraggio fiscale, attraverso la compilazione del quadro RW, che richiede l’assolvimento ed il versamento dell’IVAFE (Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere);
  • Imposta del 26% su plusvalenze, capital gain o proventi derivanti dagli investimenti effettuati durante tutto un anno d’imposta – in questo caso sarà necessaria la compilazione del quadro RT del Modello PF.

Attenzione! Qualora nel corso dell’anno siano state realizzate solo minusvalenze, gli obblighi dichiarativi rimangono: in tal caso, il quadro RT conterrà la minusvalenza realizzata con la possibilità di poterla recuperare in compensazione di eventuali plusvalenze maturate nei quattro anni d’imposta successivi.

 

TRADING E TASSE: LE DIFFERENZE TRA REGIME DICHIARATIVO E REGIME AMMINISTRATO

Una sostanziale differenza in termini di obblighi dichiarativi e impositivi ai quali un investitore deve prestare particolare attenzione riguarda l’utilizzo di piattaforme online che possono operare in regime dichiarativo o regime amministrato.

Nello specifico, nel Regime Amministrato è il Broker che si occupa di calcolare, al posto del contribuente, le imposte da versare operando come sostituto d’imposta; diversamente, nel Regime Dichiarativo è il titolare del conto a dover effettuare i calcoli e versare autonomamente le imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi.

Dunque, in considerazione del fatto che i più tendono ad utilizzare piattaforme estere (e che il regime amministrato è sicuramente più comodo di quello dichiarativo), viene da porsi una domanda:

è possibile operare con intermediari finanziari esteri optando, comunque, per il regime amministrato?

Questo significherebbe che il Broker dovrebbe avere piena conoscenza delle Tasse da pagare nel caso di Trading in Italia o, in ogni caso, che dovrebbe operare in ossequio ad una condizione già specificata e ribadita da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero che vi sia:

l’esistenza, da parte del broker estero, di uno stabile rapporto di mandatodepositocustodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie o società di gestione del risparmio, residenti in Italia; oppure, che vi sia presenza in Italia di stabili organizzazioni collegate con i soggetti giuridici aventi sede legale estera.

La mancanza di tale condizione, obbliga la scelta dell’investitore verso il regime dichiarativo.

Quest’ultimo, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997, prevede che sia il contribuente a dover provvedere alla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti effettuati in attività di Trading, con calcolo e versamento delle relative Tasse in presenza di proventi.

Come anticipato, eventuali minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze realizzate nei 4 periodi di imposta successivi. Attenzione però! Se entro tale periodo le plusvalenze non riescono a compensare l’ammontare delle minusvalenze, il residuo non potrà più essere utilizzato – ciò in quanto le minusvalenze sono soggette a compensazione solo ed esclusivamente con plusvalenze aventi la stessa natura.

 

TRADING E TASSE: COME CALCOLARE IL REDDITO DA TASSARE?

Appurato che il regime dichiarativo richiede al contribuente l’esercizio degli obblighi dichiarativi ed impositivi attraverso l’utilizzo del Modello PF, è opportuno ora capire come si arriva a determinare la base imponibile.

Il calcolo dell’imponibile, così come previsto dall’art. 68, comma 8 del TUIR, avviene mediante la somma algebrica dei proventi e degli oneri, percepiti o sostenuti. In altri termini, nella Sezione II (righi da RT 21 a RT 30 del Modello Redditi PF) si richiede l’inserimento dei differenziali positivi e negativi generati dall’effettuazione dell’investimento finanziario, con indicazione del corrispettivo percepito ed il costo sostenuto – così da determinare l’eventuale minusvalenza o plusvalenza da assoggettare ad imposta sostituiva del 26%.

Di conseguenza, la Sezione II andrà compilata in tal modo:

  • Rigo RT 21: totale dei corrispettivi positivi derivanti dalle vendite effettuate
  • Rigo RT 22: totale dei costi ovvero dei valori d’acquisto
  • Rigo RT 23: somma algebrica dei differenziali positivi e negativi generanti
  • Rigo RT 26 in caso di plusvalenze
  • Rigo RT 24 e rigo RT 25 in caso di minusvalenze
  • Rigo RT 27: calcolo dell’imposta sostitutiva.

COME VERSARE LE IMPOSTE?

In caso di adozione del regime dichiarativo, sia l’IVAFE che l’eventuale imposta sostitutiva devono essere calcolate in fase di Dichiarazione dei Redditi e versate successivamente tramite Modello F24.

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